parte I
Termini e condizioni
Siti web, e-commerce, SEO e GEO, social, video, advertising, gestionali e automazioni.
art. 1 Definizioni
1.1 Nelle presenti Condizioni generali i termini che seguono hanno il significato qui indicato:
- «Gravity» o «Fornitore»: Gravity di De Matteis Marco, P.IVA 02649910979;
- «Cliente»: il soggetto indicato nell'Ordine di Servizio;
- «Condizioni generali»: il presente documento, composto dalla Parte I (termini e condizioni) e dalla Parte II (nomina a Responsabile del trattamento), nella versione richiamata nell'Ordine di Servizio;
- «Ordine di Servizio»: il documento denominato «Contratto di prestazione servizi — Ordine di Servizio» sottoscritto dalle Parti, comprensivo dei suoi allegati e delle offerte commerciali e dei preventivi espressamente richiamati;
- «Servizi»: le prestazioni indicate nell'Ordine di Servizio;
- «Deliverable»: i risultati finali consegnati al Cliente in esecuzione dei Servizi;
- «Perimetro»: l'ambito delle attività come delimitato nelle sezioni 2 e 3 dell'Ordine di Servizio e nei relativi allegati;
- «Materiali del Cliente»: testi, immagini, video, marchi, dati, credenziali e ogni altro contenuto fornito dal Cliente;
- «Asset Tecnici»: codice sorgente, struttura, template, configurazioni, integrazioni, workflow, prompt, script, librerie e componenti riutilizzabili;
- «Piattaforma»: il gestionale, la piattaforma software o le automazioni sviluppati da Gravity e concessi in licenza d'uso ai sensi dell'art. 16-bis;
- «Offerta Agevolata»: qualsiasi offerta promozionale, a canone, dilazionata o comunque economicamente ridotta rispetto al valore ordinario del servizio, ivi compresa la concessione a canone di una Piattaforma (art. 12);
- «Servizi Continuativi»: i servizi a canone periodico di hosting, manutenzione, aggiornamento e assistenza di cui all'art. 14-bis;
- «Incidente di Sicurezza»: ogni evento che comprometta la disponibilità, l'integrità o la riservatezza dei sistemi, dei servizi o dei dati, ivi compresa la violazione di dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679;
- «Giorni Lavorativi»: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi nel Comune di Prato.
art. 2 Ambito di applicazione e gerarchia delle fonti
2.1 Le presenti Condizioni generali disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra Gravity e il Cliente relativi ai servizi di realizzazione siti web ed e-commerce, analisi di mercato, strategie di marketing, social media management, social community management, realizzazione video, consulenze AI, automazioni, chatbot, advertising, copywriting, shooting fotografico, gestionali su misura, manutenzione, assistenza tecnica e ogni altro servizio indicato nell'Ordine di Servizio.
2.2 Le presenti Condizioni generali si applicano unitamente all'Ordine di Servizio, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2.3 In caso di contrasto, l'ordine di prevalenza è il seguente: (i) Ordine di Servizio, suoi allegati e clausole aggiunte sottoscritte dalle Parti; (ii) offerta commerciale o preventivo espressamente richiamati; (iii) Parte II delle presenti Condizioni generali, per la sola materia della protezione dei dati personali; (iv) Parte I delle presenti Condizioni generali. Ciò in coerenza con l'art. 1342, comma 1, c.c., secondo cui nei contratti conclusi mediante moduli o formulari le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo se con esse incompatibili.
2.4 Le presenti Condizioni generali si applicano anche agli incarichi successivi, integrativi o di rinnovo conferiti dallo stesso Cliente, ancorché non espressamente richiamate, salvo diversa pattuizione scritta.
2.5 Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia integrale delle presenti Condizioni generali prima della sottoscrizione, anche in formato elettronico durevole, e di averne avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 1341, comma 1, c.c. Le presenti Condizioni generali sono inoltre pubblicate su gravitystudio.it/condizioni-generali.
2.6 Il Cliente dichiara di agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Ove, in deroga a tale dichiarazione, il Cliente rivesta la qualità di consumatore, restano ferme le disposizioni inderogabili di cui al d.lgs. 206/2005 e, in particolare, gli artt. 33-37 in materia di clausole vessatorie, l'art. 33, comma 2, lett. u) in materia di foro del consumatore e gli artt. 52 e ss. in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza o fuori dei locali commerciali. La dichiarazione non veritiera del Cliente costituisce inadempimento e obbliga il Cliente a tenere indenne Gravity dalle conseguenze che ne derivino.
art. 3 Oggetto e perimetro dell'intervento
3.1 Gravity si impegna a svolgere esclusivamente le attività espressamente indicate nell'Ordine di Servizio, nella descrizione sintetica dell'incarico e nel Perimetro.
3.2 Tutte le attività, modifiche, richieste, revisioni, adattamenti o prestazioni non espressamente comprese nel Perimetro si intendono escluse e potranno essere oggetto di separato preventivo, integrazione economica o nuovo incarico.
3.3 Il Cliente riconosce che eventuali richieste ulteriori o sopravvenute rispetto all'accordo iniziale potranno comportare una revisione di tempi, costi, modalità operative e priorità di esecuzione.
3.4 Si intendono in ogni caso escluse dal Perimetro, salvo espressa barratura nell'Ordine di Servizio o distinto incarico scritto: la redazione e la revisione dei testi legali del sito e gli adempimenti privacy del Cliente, secondo l'art. 14-ter; l'adeguamento ai requisiti di accessibilità di cui al d.lgs. 82/2022, secondo l'art. 14.3; l'adeguamento a discipline speciali del settore del Cliente, quali sanitario, alimentare, finanziario, assicurativo, giochi, e-commerce e professioni ordinistiche; gli adempimenti del Cliente in materia di sicurezza informatica derivanti da normative di settore, ivi compreso il d.lgs. 138/2024 (NIS 2), secondo l'art. 16-ter.9; le traduzioni e le versioni in lingua diversa dall'italiano; l'acquisto e la gestione di licenze, plugin, temi, font, immagini o musiche di terzi; il budget pubblicitario e i costi media; la registrazione e il rinnovo del dominio, le caselle di posta e i certificati; la migrazione di contenuti da siti o sistemi preesistenti; la formazione del personale del Cliente; l'assistenza e la manutenzione successive alla consegna, ove non sia attivato un servizio continuativo ai sensi dell'art. 14-bis.
3.5 Il rapporto non comporta alcun vincolo di esclusiva a carico di Gravity, che resta libera di prestare servizi anche in favore di soggetti operanti nel medesimo settore merceologico del Cliente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 20.
art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi
4.1 Gravity eseguirà i servizi con autonomia organizzativa e gestionale, scegliendo liberamente tempi, modalità operative, strumenti, collaboratori e processi ritenuti più idonei all'esecuzione dell'incarico, salvo diverso accordo scritto.
4.2 Gravity potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori esterni, fornitori, freelance, partner tecnici o subfornitori per l'esecuzione totale o parziale dei servizi.
4.3 Salvo diverso accordo scritto, Gravity non assume alcun obbligo di presenza continuativa presso la sede del Cliente né di disponibilità in tempo reale, ma esclusivamente l'obbligo di svolgere le attività commissionate secondo quanto concordato.
4.4 Il rapporto è inquadrato come contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., con lavoro prevalentemente proprio del Fornitore e senza alcun vincolo di subordinazione; la concessione in licenza di siti e Piattaforme è disciplinata dagli artt. 12 e 16-bis. Il Cliente non esercita poteri direttivi, disciplinari o di controllo sull'organizzazione di Gravity né sui suoi collaboratori.
4.5 Le comunicazioni operative avvengono attraverso i canali indicati da Gravity e nei Giorni Lavorativi, di norma dalle 9:00 alle 18:00. Le richieste trasmesse fuori da tali orari si intendono ricevute il primo Giorno Lavorativo successivo. Eventuali interventi richiesti in via d'urgenza fuori orario costituiscono extra attività ai sensi dell'art. 8.
art. 5 Obblighi del Cliente
5.1 Il Cliente si impegna a fornire a Gravity, in modo tempestivo, completo e veritiero, tutto quanto necessario alla corretta esecuzione dell'incarico, inclusi, a titolo esemplificativo: materiali, testi, immagini, video, accessi, credenziali, listini, autorizzazioni, informazioni commerciali, brief, feedback e approvazioni.
5.2 Il Cliente garantisce di avere la piena disponibilità giuridica e il diritto di utilizzo di tutti i contenuti, materiali, marchi, dati, immagini, video, musiche, documenti e informazioni trasmessi a Gravity.
5.3 Il Cliente si impegna a nominare un referente unico, indicato nell'Ordine di Servizio, incaricato di interfacciarsi con Gravity per approvazioni, comunicazioni operative e validazione degli output. Le approvazioni provenienti dal referente unico si intendono riferibili al Cliente a tutti gli effetti.
5.4 Eventuali ritardi del Cliente nella consegna dei materiali, nel rilascio di feedback, nell'approvazione delle bozze o nella trasmissione di accessi e informazioni utili comporteranno automaticamente uno slittamento dei tempi di lavorazione e consegna, senza che ciò possa costituire inadempimento da parte di Gravity.
5.5 La cooperazione del Cliente costituisce presupposto necessario dell'esecuzione: il rifiuto o l'omissione della cooperazione dovuta produce gli effetti della mora del creditore ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c., con conseguente esclusione di ogni responsabilità di Gravity e diritto al ristoro delle maggiori spese sostenute.
5.6 Il Cliente si impegna a non contattare direttamente i collaboratori, i freelance e i partner di Gravity per l'affidamento di incarichi relativi, in tutto o in parte, all'oggetto del contratto, secondo quanto previsto all'art. 21.
5.7 Il Cliente è responsabile della custodia delle credenziali di accesso ai propri account e della conservazione di copia dei materiali consegnati a Gravity, e osserva gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 16-ter.4.
art. 6 Inerzia del Cliente, stallo del progetto e archiviazione
6.1 Qualora il Cliente non consegni i materiali, non rilasci i feedback o non fornisca gli accessi necessari entro 30 giorni dalla richiesta scritta di Gravity, quest'ultima potrà inviare un sollecito scritto assegnando un ulteriore termine di 30 giorni.
6.2 Decorso inutilmente tale ulteriore termine, il progetto si intende in stato di stallo e Gravity potrà, a propria scelta e con comunicazione scritta: a) fatturare immediatamente le attività svolte e lo stato di avanzamento maturato; b) archiviare il progetto, sospendendo ogni attività; c) avvalersi del rimedio di cui all'art. 24 o intimare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.
6.3 La ripresa di un progetto archiviato è subordinata al pagamento di quanto maturato e di un costo di riattivazione pari al 10% del corrispettivo complessivo, con un minimo di € 150,00, oltre all'eventuale riallineamento tecnico valorizzato a tariffa oraria.
6.4 Nei rapporti che prevedono un'Offerta Agevolata e una durata minima, lo stato di stallo non sospende né proroga il decorso della durata minima né l'obbligo di corrispondere il canone, che restano regolati dagli artt. 12 e 23.
6.5 Gravity conserva i materiali del Cliente per 12 mesi dalla cessazione o dall'archiviazione del rapporto; decorso tale termine potrà procedere alla loro cancellazione, fatti salvi gli obblighi di conservazione di legge. Per i dati personali trattati per conto del Cliente si applica in via prevalente l'art. II.3, lett. h), della Parte II.
art. 7 Tempistiche e decorrenza delle attività
7.1 Salvo diverso accordo scritto, le attività avranno inizio solo a seguito della ricezione cumulativa di: a) contratto sottoscritto; b) eventuale acconto pattuito; c) materiali, accessi e dati necessari; d) briefing iniziale completo, se richiesto.
7.2 Tutte le tempistiche eventualmente comunicate da Gravity devono intendersi come stime ragionevoli e non come termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c., salvo espressa diversa pattuizione scritta che qualifichi il termine come essenziale.
7.3 Eventuali ritardi dovuti a richieste aggiuntive del Cliente, a ritardi del Cliente, a malfunzionamenti di piattaforme terze, a Incidenti di Sicurezza non imputabili a Gravity o a eventi non imputabili a Gravity comporteranno proroga automatica dei termini per un periodo almeno pari a quello del ritardo.
7.4 I termini non decorrono nei periodi di chiusura comunicati da Gravity con almeno 15 giorni di preavviso, per un massimo complessivo di 30 giorni l'anno. I periodi di chiusura non sospendono i Servizi Continuativi quanto alla pubblicazione del sito di cui all'art. 14-bis.1, lett. a), né la disponibilità delle Piattaforme.
art. 8 Revisioni, modifiche ed extra attività
8.1 Eventuali revisioni, modifiche o richieste integrative saranno eseguite da Gravity nei limiti quantitativi indicati nell'Ordine di Servizio (in mancanza: due revisioni per ciascun deliverable) o, in eccedenza, previa quotazione separata.
8.2 Salvo espressa previsione contraria, si considerano incluse solo le modifiche coerenti con il brief e con il perimetro originario dell'incarico.
8.3 Si considerano extra attività, a titolo esemplificativo: a) richieste nuove rispetto al brief iniziale; b) modifiche strutturali a un progetto già approvato; c) rifacimenti conseguenti a cambio di idea del Cliente; d) materiali aggiuntivi richiesti successivamente; e) interventi urgenti non pianificati; f) attività operative non previste nel contratto; g) revisioni eccedenti il numero incluso; h) ripristini resi necessari da interventi del Cliente o di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a Incidenti di Sicurezza imputabili al Cliente ai sensi dell'art. 16-ter.5.
8.4 Le extra attività saranno fatturate separatamente secondo preventivo dedicato o, in mancanza, secondo la tariffa oraria indicata nell'Ordine di Servizio (in mancanza di indicazione: € 50,00/ora), con frazionamento minimo di 30 minuti.
8.5 L'affidamento di extra attività può avvenire anche mediante scambio di e-mail o messaggistica aziendale: la richiesta scritta del Cliente e la conferma di Gravity, anche per fatti concludenti mediante avvio dell'attività comunicato per iscritto, valgono come accettazione del relativo corrispettivo.
8.6 Gli interventi richiesti in via d'urgenza, da eseguirsi entro 24 ore o fuori dai Giorni Lavorativi, comportano una maggiorazione del 30% sulla tariffa applicabile.
8.7 Nei Servizi Continuativi, le modifiche ordinarie ai contenuti rientrano nel limite di cui all'art. 14-bis.1, lett. c), e non costituiscono extra attività sino al suo esaurimento.
art. 9 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti
9.1 I corrispettivi pattuiti si intendono al netto di contributi, imposte, budget pubblicitario, costi media, licenze software, tool esterni, piattaforme terze, hosting, domini, plugin, servizi cloud, trasferte, spese vive e ogni altro costo non espressamente indicato come incluso. Quanto al trattamento ai fini IVA e all'imposta di bollo si applica l'art. 9-ter.
9.2 In caso di servizi continuativi o ricorrenti, il canone si intende dovuto anticipatamente, salvo diverso accordo scritto. Il canone è dovuto per intero anche nei periodi di minore operatività o di mancato utilizzo da parte del Cliente, trattandosi di corrispettivo per la messa a disposizione continuativa del servizio.
9.3 In caso di servizi una tantum o progettuali, gli importi saranno dovuti secondo la modalità di pagamento indicata nell'Ordine di Servizio. Salvo diversa indicazione, le fatture sono pagabili a 30 giorni data fattura.
9.4 Il budget pubblicitario e i costi media sono anticipati dal Cliente o, se anticipati da Gravity, rimborsati entro 7 giorni dalla richiesta; in difetto Gravity può sospendere le campagne senza responsabilità.
9.5 In caso di ritardo nel pagamento decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 in misura pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali (art. 5), oltre all'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento dei costi di recupero (art. 6, comma 2) e al rimborso delle ulteriori spese ragionevoli sostenute per il recupero del credito (art. 6, comma 3).
9.6 Il Cliente non può sospendere o ritardare i pagamenti, né opporre eccezioni o compensazioni, per contestazioni relative all'esecuzione dei servizi, salve le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 1462 c.c. Le contestazioni saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 18.
9.7 Eventuali contestazioni sulle fatture devono essere comunicate per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.
9.8 Per i rapporti di durata superiore a 12 mesi, i corrispettivi ricorrenti sono adeguati annualmente, su comunicazione scritta di Gravity, nella misura della variazione dell'indice ISTAT FOI. Gli aumenti di prezzo praticati da fornitori terzi (hosting, licenze, piattaforme, servizi di intelligenza artificiale) sono trasferiti al Cliente previa comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso; in tal caso il Cliente può recedere entro 15 giorni dalla comunicazione con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento, fermo l'art. 23.
9.9 Salvo diversa qualificazione scritta, le somme versate prima dell'avvio hanno natura di acconto non rimborsabile sul corrispettivo. Le Parti possono qualificare espressamente tali somme come caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. mediante apposita indicazione nell'Ordine di Servizio.
9.10 Resta fermo il diritto di Gravity di subordinare l'avvio di nuove attività alla regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse.
9.11 Ove l'Ordine di Servizio preveda corrispettivi a consumo, il conteggio è effettuato dai sistemi di Gravity, che lo rende disponibile al Cliente. Tale conteggio fa fede tra le Parti salvo prova contraria, da fornirsi per iscritto e in modo circostanziato entro il termine di cui all'art. 9.7.
9.12 In caso di mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, ovvero di sopravvenuta insolvenza, apertura di una procedura concorsuale o di composizione della crisi, o diminuzione delle garanzie del Cliente, questi decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e Gravity può esigere immediatamente, in unica soluzione, tutte le somme dovute sino alla scadenza della durata minima.
art. 9-bis Pagamenti ricorrenti, mandato di addebito e storni
9-bis.1 Se l'Ordine di Servizio prevede il pagamento mediante addebito diretto SEPA o carta, il Cliente rilascia contestualmente un mandato di pagamento ricorrente attraverso la piattaforma di pagamento utilizzata da Gravity, autorizzando l'addebito automatico del canone, dei corrispettivi a consumo e degli importi dovuti alle scadenze pattuite e per tutta la durata del contratto.
9-bis.2 Il mandato si estingue con la cessazione del contratto e il pagamento di quanto dovuto. La sua revoca anticipata non estingue le obbligazioni di pagamento e non costituisce disdetta, recesso o risoluzione.
9-bis.3 Il Cliente si obbliga a mantenere valido, capiente e aggiornato lo strumento di pagamento. L'addebito non andato a buon fine equivale a mancato pagamento e produce gli effetti degli artt. 9.5, 10 e 24, salvo regolarizzazione entro 7 giorni dalla comunicazione scritta.
9-bis.4 Lo storno di un addebito SEPA regolarmente autorizzato, comunque esercitato dal Cliente, non costituisce contestazione della fattura ai sensi dell'art. 9.7: il relativo importo resta dovuto e deve essere corrisposto entro 7 giorni con altro mezzo di pagamento, oltre alle commissioni addebitate a Gravity per lo storno.
9-bis.5 Il prestatore del servizio di pagamento opera quale soggetto terzo indipendente ai sensi dell'art. 16 e autonomo titolare del trattamento dei dati di pagamento. Gravity non ha accesso ai dati completi degli strumenti di pagamento del Cliente e non applica maggiorazioni di prezzo in ragione dello strumento di pagamento prescelto.
art. 9-ter Regime fiscale del Fornitore
9-ter.1 Gravity applica il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014: le operazioni non sono soggette a IVA e le fatture non recano addebito d'imposta, né il Cliente può portarla in detrazione. Gli importi indicati nell'Ordine di Servizio sono pertanto quelli effettivamente dovuti.
9-ter.2 Sulle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo di € 2,00, posta a carico del Cliente e addebitata in fattura.
9-ter.3 I compensi corrisposti a Gravity non sono soggetti a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Il Cliente si obbliga a corrispondere l'intero importo fatturato senza operare alcuna ritenuta.
9-ter.4 Qualora nel corso del rapporto Gravity cessi di avvalersi del regime forfettario, i corrispettivi pattuiti si intenderanno assoggettati a IVA nella misura di legge a decorrere dalla prima fattura successiva alla comunicazione scritta al Cliente. Tale adeguamento non costituisce variazione del prezzo ai sensi dell'art. 29.2 e non attribuisce al Cliente il diritto di recesso.
art. 10 Sospensione delle attività
10.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, mancata collaborazione del Cliente, mancata consegna dei materiali necessari o altro inadempimento rilevante del Cliente, Gravity avrà facoltà di sospendere in tutto o in parte le attività, le consegne, le pubblicazioni, l'accesso ai materiali e alle Piattaforme, l'assistenza o la manutenzione fino alla regolarizzazione della posizione.
10.2 Tale facoltà è coerente con la disciplina dell'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive di cui all'art. 1460 c.c.
10.3 La sospensione è preceduta da comunicazione scritta con preavviso di almeno 7 giorni, salvo il caso di inadempimenti che espongano Gravity o terzi a responsabilità immediata, e salvo le sospensioni per ragioni di sicurezza di cui all'art. 16-ter.6, in cui la sospensione può essere immediata. Il preavviso è funzionale al rispetto del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). Per la disattivazione del sito pubblicato si applica il più ampio preavviso di cui all'art. 12.6.
10.4 La sospensione delle attività non esonera il Cliente dal pagamento degli importi già maturati o dovuti, compreso il canone che continua a maturare durante la sospensione imputabile al Cliente, e non costituisce recesso né risoluzione del contratto; i termini di esecuzione sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
10.5 In nessun caso la sospensione può riguardare il nome a dominio intestato al Cliente, che resta regolato dall'art. 12.11.
10.6 Gravity non risponde dei pregiudizi derivanti dalla sospensione legittimamente esercitata. Gli oneri di riattivazione sono a carico del Cliente nella misura di cui all'art. 6.3.
art. 11 Proprietà intellettuale
11.1 Restano di esclusiva titolarità di Gravity tutti i diritti relativi a metodi, processi, format, template, workflow, procedure, sistemi, script, librerie, prompt, automazioni, bozze, strutture, impostazioni, modelli interni, documentazione operativa, file sorgente non espressamente ceduti e, in generale, tutto il know-how utilizzato o sviluppato nell'erogazione dei servizi.
11.2 Salvo diverso accordo scritto, il Cliente acquisisce il diritto di utilizzare esclusivamente i deliverable finali specificamente realizzati per lui e solo a seguito dell'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti. Fino a tale momento ogni utilizzo, pubblicazione o sfruttamento dei materiali è da considerarsi non autorizzato.
11.3 Salvo espressa pattuizione scritta, non si intendono ceduti al Cliente: a) file sorgente editabili; b) file di progetto; c) template proprietari; d) prompt, workflow e automazioni riutilizzabili; e) librerie, script e metodi interni; f) licenze o account intestati a Gravity o a terzi; g) il software e le banche dati sviluppati da Gravity, protetti ai sensi degli artt. 64-bis e 64-quinquies della l. 633/1941.
11.4 I diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno spettano originariamente all'autore e la loro cessione deve essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 110 della l. 633/1941: pertanto ogni trasferimento di diritti in favore del Cliente opera nei soli limiti espressamente indicati per iscritto nell'Ordine di Servizio. Restano in ogni caso inalienabili i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20-22 della l. 633/1941.
11.5 Il Cliente concede a Gravity una licenza non esclusiva, gratuita e limitata alla durata del rapporto per utilizzare i Materiali del Cliente al solo fine di eseguire l'incarico.
11.6 Salvo espresso divieto scritto del Cliente comunicato entro la sottoscrizione, Gravity potrà menzionare il Cliente e mostrare il progetto, in forma totale o parziale, nel proprio portfolio, sito, presentazioni commerciali, case study e canali social; a tal fine il Cliente concede a Gravity una licenza d'uso gratuita e non esclusiva del proprio nome e segno distintivo, per la durata del rapporto e per i 5 anni successivi. Nelle dimostrazioni di Piattaforme Gravity utilizza dati sintetici, fittizi o anonimizzati e non mostra dati personali né dati economici riservati del Cliente.
11.7 L'utilizzo dei materiali e degli Asset Tecnici oltre i limiti della licenza concessa, la loro riproduzione, modifica, decompilazione, rivendita o cessione a terzi costituiscono grave inadempimento e legittimano, oltre alle tutele di legge (artt. 156 e ss. l. 633/1941), l'applicazione della penale di cui all'art. 25 e la risoluzione ai sensi dell'art. 24.
art. 12 Offerte agevolate, titolarità del sito e licenza d'uso
12.1 Nei casi in cui Gravity proponga al Cliente Offerte Agevolate, incluse a titolo esemplificativo le offerte relative alla realizzazione di siti web a corrispettivo mensile e la concessione a canone di Piattaforme, il Cliente prende atto e accetta che il prezzo ridotto è giustificato dal mantenimento, in capo a Gravity, della proprietà e titolarità giuridico-economica del sito o della Piattaforma, della relativa struttura tecnica e dei relativi asset non espressamente ceduti. Tale assetto costituisce elemento essenziale della determinazione del corrispettivo e della causa concreta del contratto.
12.2 In tali ipotesi, salvo diverso accordo scritto, Gravity non cede al Cliente la proprietà del sito, dei file sorgente, della struttura, del codice, dei template, delle configurazioni, delle integrazioni, degli elementi tecnici e dei materiali di progetto riutilizzabili, ma concede al Cliente una licenza d'uso personale, non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile, limitata alla durata del rapporto contrattuale e subordinata al regolare pagamento dei corrispettivi pattuiti.
12.3 La licenza d'uso consente al Cliente di utilizzare il sito esclusivamente per la propria attività e per il periodo di validità del contratto, senza acquisire alcun diritto di proprietà, cessione, duplicazione, rivendita, riutilizzo commerciale autonomo, trasferimento a terzi o appropriazione degli elementi tecnici e creativi sviluppati da Gravity, salvo espresso accordo scritto.
12.4 Nelle offerte di cui al presente articolo, il Cliente si impegna a mantenere attivo il rapporto contrattuale per il periodo minimo indicato nell'Ordine di Servizio o, in mancanza, per il periodo minimo di 12 mesi di cui all'art. 23.1, con la decorrenza ivi prevista.
12.5 In caso di recesso anticipato, risoluzione per inadempimento del Cliente, mancato pagamento o cessazione del rapporto prima del decorso del periodo minimo concordato: a) la licenza d'uso si intenderà automaticamente cessata; b) Gravity avrà facoltà di disattivare il sito o la Piattaforma o rimuoverne la pubblicazione; c) il Cliente non potrà pretendere la cessione del sito, dei file sorgente, delle configurazioni o degli Asset Tecnici; d) resteranno dovuti a Gravity gli importi maturati sino alla cessazione del rapporto, nonché gli importi di cui all'art. 23.2.
12.6 La disattivazione di cui alla lett. b) che precede è preceduta da diffida scritta con termine di almeno 15 giorni per la regolarizzazione, salvo che la cessazione derivi da recesso espresso del Cliente e salve le sospensioni per ragioni di sicurezza di cui all'art. 16-ter.6. Tale preavviso è posto a presidio del canone di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e dell'esercizio non abusivo del diritto.
12.7 In ogni caso di cessazione, su richiesta scritta del Cliente pervenuta entro 30 giorni e previo integrale pagamento di quanto dovuto, Gravity consegnerà entro 15 giorni dalla richiesta copia dei contenuti del Cliente pubblicati sul sito (testi, immagini, video forniti dal Cliente) e, ove presenti, dei dati trattati per suo conto in formato strutturato di uso comune, in coerenza con l'art. 28, par. 3, lett. g), del Regolamento (UE) 2016/679. Restano esclusi dalla consegna il codice sorgente, lo schema proprietario delle basi di dati, i template, le configurazioni, i prompt e gli Asset Tecnici. La restituzione dei dati personali non è subordinata al pagamento ove la legge lo imponga.
12.8 Decorso integralmente il periodo minimo contrattuale e previo integrale pagamento di tutti i corrispettivi dovuti, la cessione del sito al Cliente potrà avvenire solo se espressamente prevista per iscritto nell'Ordine di Servizio, nell'offerta commerciale o in separato accordo. In mancanza di tale previsione, resterà ferma la sola licenza d'uso. Le Piattaforme non sono in alcun caso oggetto di cessione o riscatto, salvo separato accordo scritto.
12.9 Le Parti possono prevedere nell'Ordine di Servizio un corrispettivo di riscatto del sito, a fronte del cui pagamento Gravity cede al Cliente i diritti di utilizzazione economica sul sito e consegna i file sorgente. In mancanza di indicazione, il corrispettivo di riscatto è pari a 12 mensilità del canone in essere.
12.10 A seguito del riscatto Gravity consegna, entro 20 Giorni Lavorativi, un archivio completo dei file del sito e l'esportazione della relativa base di dati in formato standard. Sono esclusi dalla consegna le licenze di temi, plugin o servizi di terzi non trasferibili, che il Cliente dovrà acquisire in proprio, gli strumenti e le componenti di infrastruttura di Gravity non specifici del sito e le credenziali di accesso ai sistemi di Gravity. Il riscatto comporta la cessazione dei Servizi Continuativi, salvo diverso accordo scritto: dal momento del riscatto Gravity non risponde del funzionamento, della sicurezza e dell'aggiornamento del sito.
12.11 Ove dominio e hosting siano intestati a Gravity, alla cessazione del rapporto il Cliente può richiederne il trasferimento a proprio nome, previo integrale pagamento di quanto dovuto e salvo i costi tecnici di trasferimento; in difetto di richiesta entro 30 giorni dalla cessazione, Gravity potrà non rinnovarli senza responsabilità. Ove il dominio sia intestato al Cliente secondo quanto indicato nella sezione 6 dell'Ordine di Servizio, Gravity ne cura la sola gestione tecnica e, su richiesta, fornisce senza indugio il codice di trasferimento.
12.12 Resta inteso che i contenuti e i materiali originariamente forniti dal Cliente rimangono di titolarità del Cliente stesso, mentre Gravity conserva la titolarità su struttura, codice, design, impostazione tecnica, workflow, template, configurazioni, componenti riutilizzabili e ogni altro elemento non espressamente ceduto.
art. 13 Materiali del Cliente, responsabilità e manleva
13.1 Il Cliente garantisce che tutti i materiali, contenuti, marchi, immagini, video, musiche, dati, contatti, claim commerciali, recensioni e informazioni forniti a Gravity sono leciti, veritieri, aggiornati e utilizzabili, e che ne ha acquisito tutti i diritti, le liberatorie e le autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle relative ai diritti d'autore, ai diritti d'immagine e ai dati personali dei terzi interessati.
13.2 Gravity non è tenuta a verificare la liceità, la veridicità o la provenienza dei materiali ricevuti e non risponde delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo secondo le indicazioni del Cliente.
13.3 Il Cliente manleva e tiene indenne Gravity da ogni pretesa, azione, contestazione, sanzione, costo o danno, comprese le spese legali, derivante dai materiali forniti o dalle indicazioni impartite.
13.4 Gravity può rifiutare l'esecuzione di attività o la pubblicazione di contenuti manifestamente illeciti, ingannevoli o lesivi di diritti di terzi, dandone motivata comunicazione scritta.
art. 14 Sito internet del Cliente: conformità, responsabilità e manleva
14.1 Qualora i servizi affidati a Gravity comprendano la realizzazione, pubblicazione, manutenzione, aggiornamento o gestione, totale o parziale, del sito internet del Cliente, quest'ultimo riconosce e accetta che Gravity opera esclusivamente quale fornitore tecnico-creativo nei limiti del Perimetro.
14.2 Il Cliente resta l'unico responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) dei contenuti pubblicati sul sito; b) della correttezza, veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni presenti; c) della liceità di testi, immagini, video, marchi, claim commerciali, offerte, promesse promozionali, recensioni, documenti, listini, moduli e materiali caricati o richiesti dal Cliente; d) della conformità del sito all'attività effettivamente svolta dal Cliente; e) degli adempimenti normativi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale; f) dei trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito, incluse informative, basi giuridiche, consensi, cookie, moduli di raccolta dati, newsletter, CRM, pixel, tracciamenti e strumenti di terze parti, salvo diverso incarico scritto specificamente affidato a Gravity.
14.3 Il Cliente è inoltre l'unico responsabile della conformità del sito e dei servizi offerti tramite esso: i) agli obblighi informativi del commercio elettronico di cui al d.lgs. 70/2003 e, per le vendite a consumatori, agli artt. 49 e ss. del d.lgs. 206/2005; ii) ai requisiti di accessibilità di cui al d.lgs. 82/2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), nei limiti del relativo ambito di applicazione. Spetta al Cliente valutare, sotto la propria responsabilità, se rientri in tale ambito di applicazione; l'eventuale adeguamento costituisce in ogni caso prestazione esclusa dal Perimetro, salvo barratura della relativa voce nella sezione 3 dell'Ordine di Servizio o distinto incarico scritto.
14.4 Gravity non sarà responsabile per danni, contestazioni, sanzioni, perdite, disservizi o pretese derivanti, direttamente o indirettamente: a) dai contenuti forniti, approvati o richiesti dal Cliente; b) dall'uso del sito da parte del Cliente o di terzi; c) da modifiche effettuate dal Cliente o da soggetti terzi successivamente alla consegna o pubblicazione; d) da malfunzionamenti, vulnerabilità, sospensioni o interruzioni imputabili a hosting provider, registrar, CMS, plugin, temi, API, software, servizi cloud o altre piattaforme di terzi; e) da Incidenti di Sicurezza, attacchi informatici, spam, malware, accessi abusivi, blackout, downtime, perdita di dati o altri eventi non imputabili a dolo o colpa grave di Gravity, secondo quanto previsto dall'art. 16-ter; f) dal mancato adeguamento normativo del sito rispetto a discipline speciali applicabili all'attività del Cliente.
14.5 Fermo e salvo quanto previsto dall'art. 14-bis per i Servizi Continuativi, e quindi nei soli casi in cui tali servizi non siano stati attivati nell'Ordine di Servizio, Gravity non assume alcun obbligo di hosting, backup, monitoraggio, aggiornamento di CMS, temi e plugin, gestione della sicurezza e ripristino del sito: tali attività restano in tal caso integralmente a carico del Cliente.
14.6 Il Cliente si impegna a verificare e approvare il sito, i contenuti, le funzionalità, i testi legali, i moduli, i collegamenti, i plugin e ogni altro elemento prima della messa online, assumendosi la responsabilità della successiva pubblicazione.
14.7 Il Cliente manleva e terrà indenne Gravity da ogni pretesa, azione, contestazione, sanzione, costo, danno o richiesta avanzata da terzi o da autorità competenti connessa al sito del Cliente, ai contenuti in esso presenti, all'attività esercitata dal Cliente tramite esso o ai trattamenti di dati personali effettuati per mezzo del sito, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabili a Gravity.
14.8 Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di Gravity per mancati profitti, perdita di chance, perdita di dati, danni indiretti, danni reputazionali o interruzioni dell'attività del Cliente, salvo il dolo, la colpa grave e i casi inderogabili di legge.
art. 14-bis Servizi continuativi: perimetro del canone
14-bis.1 Ove l'Ordine di Servizio preveda un canone periodico per la manutenzione e l'assistenza, ovvero un'Offerta Agevolata a canone ai sensi dell'art. 12, il canone comprende, per tutta la durata del contratto e nei soli limiti che seguono:
- a) la pubblicazione e il mantenimento online del sito su infrastruttura scelta e gestita da Gravity, comprensivi del certificato SSL;
- b) la manutenzione ordinaria del sito, intesa come correzione dei malfunzionamenti che impediscano o limitino in modo significativo l'utilizzo delle funzionalità comprese nel Perimetro, e gli aggiornamenti tecnici che Gravity ritenga necessari;
- c) interventi minori sui contenuti già presenti — quali la sostituzione di una o più immagini o la correzione di brevi porzioni di testo — nel limite mensile indicato nell'Ordine di Servizio (in difetto di indicazione: 2 interventi al mese);
- d) l'assistenza all'utilizzo, fornita in via asincrona nei Giorni Lavorativi, con intervento secondo ragionevole diligenza e priorità proporzionata alla gravità della segnalazione.
14-bis.2 Gravity sceglie liberamente, e può modificare in ogni momento, l'infrastruttura di pubblicazione, il fornitore di hosting, la piattaforma, il CDN e i servizi tecnici accessori, purché non ne derivi una riduzione sostanziale delle funzionalità concordate. Il Cliente prende atto che tali fornitori possono essere stabiliti o trattare dati al di fuori dello Spazio economico europeo; i relativi trasferimenti avvengono secondo quanto previsto dall'art. II.4 della Parte II. Il Cliente autorizza sin d'ora tale scelta e i relativi trasferimenti.
14-bis.3 Il contratto NON prevede livelli di servizio garantiti. In particolare Gravity non garantisce una percentuale minima di disponibilità del sito o della Piattaforma, né tempi massimi di ripristino o di risposta, non essendo l'infrastruttura nella sua disponibilità esclusiva e dipendendo l'erogazione da fornitori terzi ai sensi dell'art. 16. Interruzioni, degradi, rallentamenti, sospensioni e modifiche di policy imputabili a tali fornitori non costituiscono inadempimento di Gravity e non danno luogo a penali, indennizzi, riduzioni del canone o risoluzione.
14-bis.4 Gravity adotta procedure di copia di sicurezza secondo criteri di ragionevole diligenza, senza garanzia di esistenza, integrità, frequenza o ripristino integrale della copia in ogni scenario di guasto. Il backup non costituisce servizio autonomo e non è oggetto di obbligazione di risultato. Il Cliente è tenuto a conservare in proprio copia dei materiali e dei dati di cui non possa tollerare la perdita.
14-bis.5 Il design e l'impostazione grafica e strutturale del sito, una volta approvati ai sensi dell'art. 18, sono definitivi per tutta la durata del contratto. Non rientrano nel canone e costituiscono extra attività ai sensi dell'art. 8, o formano oggetto di nuovo incarico: il rifacimento totale o parziale del sito, il restyling, la modifica del layout, della struttura, della navigazione o della grafica approvata, la realizzazione di nuove pagine, sezioni o funzionalità, la riscrittura dei contenuti, il cambio di piattaforma e ogni intervento eccedente quelli di cui al comma 1, lett. c).
14-bis.6 Il limite mensile di cui al comma 1, lett. c) non è cumulabile: gli interventi non utilizzati in un mese non si trasferiscono ai mesi successivi e non danno diritto a rimborsi o riduzioni del canone. La correzione dei malfunzionamenti di cui alla lett. b) non consuma tale limite.
14-bis.7 Restano in ogni caso esclusi dal canone: la registrazione e il rinnovo del nome a dominio, le caselle di posta professionali, le licenze di software, temi, plugin, font, immagini, musiche e servizi di terzi, le commissioni dei servizi di pagamento, le campagne pubblicitarie e i relativi budget, la produzione di testi, fotografie e video, i servizi di cui agli artt. 14-ter, 15-bis e 16-bis salvo distinta attivazione, e le prestazioni escluse ai sensi dell'art. 3.
14-bis.8 Gravity può sospendere temporaneamente il servizio per manutenzione programmata, con preavviso ove possibile, e senza preavviso per interventi urgenti di sicurezza ai sensi dell'art. 16-ter.6.
14-bis.9 I Servizi Continuativi possono essere disdettati autonomamente rispetto agli altri servizi con preavviso scritto di 30 giorni, fermo il rispetto della durata minima di cui all'art. 23 e fermo che, nelle Offerte Agevolate, la loro cessazione comporta la cessazione della licenza d'uso ai sensi dell'art. 12.5.
art. 14-ter Testi legali, privacy e cookie: esclusione e manleva
14-ter.1 Gravity non è uno studio legale, non esercita attività riservata agli avvocati e non presta consulenza legale. Nessuna indicazione, documento, modello o testo fornito da Gravity costituisce parere legale o può essere inteso come tale.
14-ter.2 Sono esclusi dal Perimetro, salvo espresso e distinto incarico scritto: la redazione, la revisione e l'aggiornamento dell'informativa privacy, della cookie policy, dei termini d'uso, delle condizioni generali di vendita e di ogni altro testo legale pubblicato sul sito o sui canali del Cliente; l'individuazione delle basi giuridiche dei trattamenti; la configurazione del cookie banner e delle categorie di consenso; la tenuta del registro dei trattamenti, le DPIA e ogni altro adempimento del Cliente in qualità di Titolare.
14-ter.3 Ove, per i soli siti vetrina privi di raccolta dati eccedente il modulo di contatto, Gravity inserisca testi informativi di natura standard, tale inserimento costituisce mera predisposizione tecnica eseguita su indicazione e sotto la responsabilità del Cliente, non implica alcuna valutazione di adeguatezza rispetto alla sua attività e non comporta assunzione di responsabilità alcuna. Il Cliente si obbliga a farli verificare da un professionista abilitato prima della pubblicazione.
14-ter.4 Per i siti diversi da quelli di cui al comma precedente — in particolare e-commerce, piattaforme con registrazione utenti, aree riservate, newsletter, profilazione, tracciamenti pubblicitari, integrazioni con CRM o sistemi di pagamento — la predisposizione dei testi legali resta integralmente a carico del Cliente. Gravity raccomanda espressamente al Cliente di rivolgersi a un avvocato o a un servizio specializzato in materia.
14-ter.5 Il Cliente è l'unico responsabile della conformità del proprio sito e della propria attività alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, cookie e strumenti di tracciamento, commercio elettronico, pubblicità e tutela del consumatore. Gravity non risponde di sanzioni, provvedimenti, ordini, contestazioni, richieste risarcitorie o costi derivanti da tali discipline, ivi compresi quelli irrogati dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'AGCM, dall'AGCOM o da ogni altra autorità, salvo che derivino dalla violazione, da parte di Gravity, degli obblighi posti specificamente a suo carico quale Responsabile del trattamento.
14-ter.6 Il Cliente manleva e tiene indenne Gravity da ogni pretesa di terzi o di autorità connessa alle materie di cui al presente articolo, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabili a Gravity.
art. 15 Utilizzo e integrazione di sistemi di intelligenza artificiale
15.1 Il Cliente prende atto e autorizza Gravity a utilizzare, nell'esecuzione dei servizi, sistemi e strumenti di intelligenza artificiale, anche generativa e anche di terze parti, per attività di ideazione, redazione, traduzione, elaborazione di immagini e video, analisi, sviluppo e automazione, nonché a integrarli stabilmente nei siti, negli e-commerce, nelle Piattaforme e nelle automazioni realizzati per il Cliente.
15.1-bis La scelta dei fornitori e dei modelli è rimessa alla esclusiva discrezione di Gravity, che può utilizzare indifferentemente servizi quali, a titolo esemplificativo, OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Meta o altri, modelli proprietari o aperti, eseguiti in cloud o in locale, e può sostituirli, affiancarli o cessarne l'uso in qualsiasi momento senza necessità di preavviso o di consenso del Cliente, purché non ne derivi una riduzione sostanziale delle funzionalità concordate. Tale facoltà non costituisce modifica del contratto ai sensi dell'art. 29.
15.1-ter Il Cliente prende atto e autorizza che i fornitori di cui al comma precedente possono essere stabiliti fuori dallo Spazio economico europeo e che i materiali e i dati necessari all'esecuzione possono esservi trasferiti e trattati secondo quanto previsto dall'art. II.4 della Parte II. Tali fornitori operano quali sub-responsabili ai sensi dell'art. 19.4 e della Parte II. Gravity utilizza, ove disponibili e secondo le condizioni del fornitore, servizi in cui i dati trasmessi non sono utilizzati per l'addestramento dei modelli del fornitore, senza tuttavia rispondere delle condotte di quest'ultimo.
15.2 Gli output generati mediante tali strumenti possono contenere errori, imprecisioni, contenuti non originali o simili a opere di terzi: il Cliente è tenuto a verificarli prima dell'utilizzo e della pubblicazione e li approva ai sensi dell'art. 18. Gravity non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'originalità o la non interferenza con diritti di terzi degli output generati automaticamente, né la loro tutelabilità come opere dell'ingegno, presupponendo la protezione autoriale un apporto creativo umano ai sensi degli artt. 1 e 6 della l. 633/1941, come modificata dalla l. 132/2025.
15.3 Gravity progetta i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche, quali chatbot e assistenti automatici, in modo che gli utenti siano informati di interagire con un sistema di intelligenza artificiale, conformemente all'art. 50, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il Cliente non rimuove né occulta tali informazioni e resta responsabile degli obblighi di trasparenza posti a carico del deployer, ivi compresi quelli relativi ai contenuti generati o manipolati artificialmente pubblicati sui propri canali (art. 50, parr. 3 e 4), nonché di ogni obbligo di etichettatura imposto dalle piattaforme utilizzate.
15.4 Il Cliente autorizza l'immissione dei propri materiali nei suddetti strumenti per le sole finalità di esecuzione dell'incarico e garantisce di non trasmettere a Gravity dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, dati giudiziari, segreti industriali di terzi o informazioni soggette a vincoli che ne impediscano il trattamento mediante tali strumenti, salvo diverso accordo scritto.
15.5 Ciascuna Parte provvede autonomamente all'adempimento degli obblighi di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale relativi al proprio personale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689. Gravity può mettere a disposizione del Cliente una policy d'uso, che il Cliente si impegna a far osservare ai propri utenti.
15.6 Ove i servizi comprendano la realizzazione o la configurazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire direttamente con persone fisiche ovvero a essere impiegati nell'attività del Cliente, quest'ultimo assume la qualità di deployer ai sensi dell'art. 3, n. 4, del Regolamento (UE) 2024/1689 e resta responsabile degli obblighi che tale qualifica comporta, salvo diverso incarico scritto conferito a Gravity.
15.7 Le funzioni di intelligenza artificiale realizzate o integrate da Gravity sono destinate a supporto operativo, elaborazione di contenuti, organizzazione di dati e assistenza. Esse non sono destinate a, e il Cliente si obbliga a non impiegarle per: decisioni automatizzate che producano effetti giuridici o comunque significativi sulle persone; selezione, valutazione, promozione o cessazione di rapporti di lavoro; riconoscimento delle emozioni; categorizzazione biometrica; valutazione del merito creditizio; né per alcuna pratica vietata dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 o per impieghi ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato III non previamente valutati per iscritto dalle Parti. L'introduzione di funzioni riconducibili a ipotesi ad alto rischio richiede valutazione congiunta e integrazione scritta del contratto.
15.8 Il Cliente si obbliga ad assicurare la supervisione umana sugli output e la loro verifica prima di ogni utilizzo decisionale, contabile, fiscale, commerciale o di pubblicazione. Gli output hanno natura di supporto operativo e non sostituiscono la valutazione del Cliente. Gravity non risponde delle decisioni assunte dal Cliente sulla base degli output né delle conseguenze del loro utilizzo non verificato.
15.9 L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nello sviluppo costituisce mero supporto e non incide sulla titolarità degli Asset Tecnici, sul perimetro della licenza né sulla natura del rapporto, e non attribuisce al Cliente diritti ulteriori rispetto a quelli espressamente pattuiti.
15.10 L'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale per finalità diverse da quelle di cui al comma 7, la sua modifica sostanziale o la sua immissione sul mercato con il nome o il marchio del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Gravity, fanno assumere al Cliente, nei casi previsti dall'art. 25 del Regolamento (UE) 2024/1689, gli obblighi del fornitore del sistema, e costituiscono uso non conforme ai sensi dell'art. 16-ter.5. In tali casi il Cliente manleva e tiene indenne Gravity da ogni pretesa, sanzione, costo o danno che ne derivi.
15.11 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 e della normativa nazionale di attuazione nei rispettivi termini di applicazione. Ove sopravvenute modifiche normative impongano adeguamenti tecnici o organizzativi dei sistemi forniti, questi sono eseguiti da Gravity nei tempi tecnici necessari e, se eccedenti la manutenzione ordinaria, previa quotazione separata; nelle more Gravity può limitare o sospendere le sole funzioni interessate senza responsabilità.
art. 15-bis Social media, produzione di contenuti e advertising
15-bis.1 Le attività di gestione dei canali social, produzione di contenuti, community management e advertising costituiscono obbligazioni di mezzi. Gravity non garantisce, e il Cliente dichiara di non attendersi, alcun risultato in termini di copertura, impressioni, visualizzazioni, interazioni, crescita dei follower, tasso di coinvolgimento, posizionamento nei feed, contatti, prenotazioni, vendite o ritorno sull'investimento pubblicitario.
15-bis.2 Il Cliente prende atto che i risultati dipendono da algoritmi, policy, formati e priorità di distribuzione stabiliti unilateralmente dalle piattaforme e soggetti a modifica senza preavviso, oltre che dalla concorrenza, dalla stagionalità e da fattori non controllabili. Il rendimento di un periodo non costituisce parametro di riferimento per quelli successivi.
15-bis.3 La riduzione della visibilità, la limitazione, la sospensione, il blocco, la rimozione di contenuti o la chiusura degli account del Cliente da parte delle piattaforme non costituiscono inadempimento di Gravity e non danno luogo a riduzioni del canone, indennizzi o risoluzione. Gli account restano di titolarità del Cliente, che ne è responsabile ai sensi dell'art. 16.4.
15-bis.4 Le giornate di produzione fotografica e video sono pianificate da Gravity nel numero indicato nell'Ordine di Servizio, secondo un calendario da questa proposto con ragionevole preavviso e compatibilmente con la propria organizzazione. Gravity non assume obblighi di presenza continuativa, di reperibilità o di intervento a chiamata presso la sede del Cliente.
15-bis.5 Le giornate e i contenuti previsti per un periodo non sono cumulabili con quelli dei periodi successivi e, se non utilizzati per fatto del Cliente, si intendono consumati senza diritto a rimborso, recupero o riduzione del canone. La giornata disdetta o rinviata dal Cliente con meno di 3 Giorni Lavorativi di preavviso, ovvero resa impossibile dalla indisponibilità di luoghi, mezzi, persone o materiali di sua competenza, si considera consumata.
15-bis.6 Il Cliente approva il piano editoriale e i contenuti secondo i termini dell'art. 18; in mancanza di riscontro nei termini ivi previsti, i contenuti si intendono approvati e possono essere pubblicati. Il Cliente resta l'unico responsabile della veridicità e della liceità dei claim commerciali, delle promozioni, dei prezzi, delle recensioni e delle affermazioni sui propri prodotti e servizi diffusi attraverso i contenuti, nonché delle liberatorie delle persone riprese.
15-bis.7 Salvo diverso accordo scritto, i file sorgente e i progetti di montaggio non sono consegnati al Cliente ai sensi dell'art. 11.3; è consegnato il contenuto finito nei formati di pubblicazione.
art. 16 Piattaforme terze e servizi esterni
16.1 Gravity potrà utilizzare, configurare o interagire con piattaforme, software, social network, CMS, hosting provider, tool AI, plugin, servizi cloud, prestatori di servizi di pagamento o altri strumenti di terzi.
16.2 Il Cliente prende atto che tali soggetti operano secondo condizioni, policy e livelli di servizio autonomi rispetto a Gravity e si impegna a rispettarne i termini d'uso.
16.3 Gravity non potrà essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti, interruzioni, sospensioni, variazioni di policy, blocchi account, perdita dati, Incidenti di Sicurezza, rifiuti di pubblicazione, aumenti di prezzo o altre criticità imputabili a soggetti terzi.
16.4 I costi, i rinnovi e le licenze delle piattaforme terze sono a carico del Cliente, che ne resta titolare, salvo quanto compreso nel canone ai sensi dell'art. 14-bis.1. Gravity opera sugli account del Cliente sulla base delle credenziali da questi fornite e non risponde di attività compiute da altri soggetti sui medesimi account.
art. 16-bis Gestionali, piattaforme e automazioni su misura
16-bis.1 Ove l'Ordine di Servizio preveda la realizzazione o la messa a disposizione di una Piattaforma, questa resta di titolarità esclusiva di Gravity in ogni sua componente — codice sorgente, architettura, basi di dati, interfacce, logiche, prompt, integrazioni e documentazione — ed è concessa al Cliente in licenza d'uso temporanea, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile e non sublicenziabile, per la durata del contratto e subordinatamente al regolare pagamento dei corrispettivi. La concessione a canone di una Piattaforma costituisce Offerta Agevolata ai sensi degli artt. 12 e 23.
16-bis.2 Il contratto non comporta in alcuna forma la vendita o la cessione della Piattaforma o del codice, né alcuna licenza implicita ulteriore. Il codice sorgente non è consegnato al Cliente, né in corso di rapporto né alla cessazione, e non è previsto alcun deposito fiduciario, salvo separato accordo scritto. Salvi i diritti inderogabili di cui agli artt. 64-ter e 64-quater della l. 633/1941, il Cliente non può copiare, modificare, decompilare, sottoporre a reverse engineering, sottoporre a test di intrusione o di carico non autorizzati, cedere, dare in uso a terzi, rivendere o utilizzare la Piattaforma per erogare servizi a soggetti diversi da sé.
16-bis.3 Gli accessi sono nominativi e personali. Il Cliente gestisce gli utenti e i ruoli, custodisce le credenziali e comunica senza ritardo ogni cessazione di rapporto che imponga la disabilitazione di un account e ogni sospetto accesso non autorizzato. Il numero di utenti abilitati è quello indicato nell'Ordine di Servizio.
16-bis.4 Sono compresi nel canone la correzione dei malfunzionamenti che impediscano o limitino in modo significativo l'utilizzo delle funzionalità comprese nel Perimetro, gli aggiornamenti correttivi ed evolutivi che Gravity rilasci a propria discrezione e l'assistenza ordinaria all'utilizzo, fornita in via asincrona nei Giorni Lavorativi. Si applicano integralmente i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 14-bis quanto alla libera scelta dell'infrastruttura, all'assenza di livelli di servizio garantiti, all'assenza di garanzia di ripristino dei backup e alla manutenzione programmata.
16-bis.5 Non sono comprese nel canone e sono oggetto di distinta quotazione e preventiva accettazione scritta: le personalizzazioni e le funzionalità non previste dal Perimetro o esterne alla roadmap; la formazione strutturata; le migrazioni non ordinarie; gli interventi resi necessari da uso non conforme, da modifiche non autorizzate o dai sistemi del Cliente. La presenza nella Piattaforma di codice, predisposizioni, voci di menu o anteprime relative a funzioni non comprese nel Perimetro non equivale a inclusione contrattuale.
16-bis.6 Restano di titolarità del Cliente i dati da lui caricati o importati, i suoi segni distintivi e i contenuti di sua provenienza. Il Cliente ne garantisce la liceità e la disponibilità. Gravity non risponde della qualità, completezza o accuratezza dei dati provenienti dai sistemi di origine del Cliente né degli esiti che ne derivino. Alla cessazione del contratto si applica l'art. 12.7 quanto all'esportazione dei dati.
16-bis.7 Ogni suggerimento, riscontro, segnalazione, richiesta funzionale o esigenza operativa comunicata dal Cliente può essere liberamente utilizzata da Gravity senza corrispettivo né obbligo di riconoscimento, e non attribuisce al Cliente alcun diritto sulla Piattaforma o sui suoi sviluppi. Gravity resta libera di sviluppare, vendere, concedere in licenza e adattare la Piattaforma e sue derivazioni in favore di terzi, anche operanti nel medesimo settore del Cliente, nel rispetto dell'art. 20.
16-bis.8 In materia di sicurezza della Piattaforma si applica l'art. 16-ter.
art. 16-ter Sicurezza informatica e incidenti
16-ter.1 Gravity adotta misure tecniche e organizzative ragionevoli e adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi di attuazione, della natura dei servizi e delle caratteristiche delle infrastrutture di terzi utilizzate. Le misure sono individuate e aggiornate da Gravity e possono essere descritte al Cliente su richiesta, senza divulgazione di informazioni idonee a comprometterne l'efficacia.
16-ter.2 Le Parti riconoscono che nessun sistema connesso a Internet può essere garantito come inviolabile e che l'obbligazione di Gravity in materia di sicurezza è di mezzi e non di risultato. Il verificarsi di un Incidente di Sicurezza non costituisce di per sé inadempimento né prova di inadeguatezza delle misure adottate: la responsabilità di Gravity sussiste solo ove sia provato che l'evento è causalmente riconducibile alla violazione, da parte sua, degli obblighi di cui al comma 1.
16-ter.3 Salvo il dolo o la colpa grave di Gravity, sono in ogni caso esclusi dalla responsabilità di Gravity gli Incidenti di Sicurezza e le perdite di dati derivanti da: a) attacchi o vulnerabilità che interessino fornitori di infrastruttura, hosting, cloud, intelligenza artificiale, pagamento, posta elettronica o altri servizi di terzi, ivi compresi gli attacchi alla catena di fornitura; b) vulnerabilità non note o prive di correttivo disponibile (zero-day); c) attacchi di negazione del servizio (DDoS), ransomware e campagne di attacco generalizzate; d) credenziali, dispositivi, reti, caselle di posta o sistemi del Cliente o dei suoi utenti; e) fatti del personale, dei collaboratori o dei fornitori del Cliente; f) mancata osservanza, da parte del Cliente, degli obblighi di cui al comma 4 o delle indicazioni di sicurezza ricevute.
16-ter.4 Il Cliente si obbliga a: a) utilizzare credenziali robuste, personali e non condivise e attivare l'autenticazione a più fattori ove disponibile; b) mantenere aggiornati e protetti i dispositivi e le reti da cui accede ai servizi; c) disabilitare tempestivamente gli account del personale cessato; d) non tentare di eludere le misure di sicurezza né effettuare test di vulnerabilità, di intrusione o di carico senza il preventivo consenso scritto di Gravity; e) segnalare senza ritardo, e comunque entro 24 ore dalla conoscenza, ogni accesso sospetto, smarrimento di credenziali o anomalia; f) collaborare alle attività di verifica e contenimento.
16-ter.5 Gli Incidenti di Sicurezza riconducibili ai casi di cui al comma 3, lett. d), e) ed f), costituiscono uso non conforme: le attività di analisi, contenimento, ripristino e bonifica che ne derivano sono extra attività ai sensi dell'art. 8 e il Cliente manleva e tiene indenne Gravity dalle pretese di terzi e dalle sanzioni che ne derivino.
16-ter.6 In presenza di un Incidente di Sicurezza, anche solo sospetto, o di un rischio concreto per i sistemi, i dati o i terzi, Gravity può sospendere immediatamente, in tutto o in parte, servizi, account, integrazioni o funzioni, reimpostare credenziali, revocare chiavi di accesso e adottare ogni misura urgente ritenuta necessaria, senza preavviso e senza responsabilità, dandone comunicazione al Cliente appena possibile. La sospensione per ragioni di sicurezza non comporta riduzione del canone quando l'incidente non sia imputabile a Gravity.
16-ter.7 Gravity informa il Cliente senza ingiustificato ritardo degli Incidenti di Sicurezza rilevanti di cui venga a conoscenza e che riguardino i servizi erogati, fornendo le informazioni ragionevolmente disponibili, e collabora alle attività di contenimento. Per le violazioni di dati personali si applica l'art. II.3, lett. g), della Parte II. Restano in capo al Cliente, quale Titolare, le valutazioni e gli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.
16-ter.8 Gravity non è tenuta a negoziare con autori di attacchi né a corrispondere somme a titolo di riscatto. Il ripristino avviene sulla base delle copie di sicurezza disponibili ai sensi dell'art. 14-bis.4.
16-ter.9 Ove il Cliente sia soggetto a obblighi specifici di sicurezza informatica, quali quelli di cui al d.lgs. 138/2024 (NIS 2) o a discipline di settore, ne informa Gravity per iscritto prima della sottoscrizione; gli eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1 sono oggetto di distinta pattuizione e quotazione. In difetto, Gravity non risponde del mancato rispetto di tali obblighi.
16-ter.10 La responsabilità di Gravity per Incidenti di Sicurezza, ove sussistente, è soggetta ai limiti di cui all'art. 17, salvo il dolo, la colpa grave e i casi in cui la legge non ne consenta la limitazione.
art. 17 Natura dell'obbligazione e limitazione di responsabilità
17.1 I servizi di Gravity costituiscono, salvo diverso accordo scritto, obbligazioni professionali di mezzi e non di risultato.
17.2 Gravity si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ma non garantisce risultati minimi o determinati in termini di fatturato, lead, engagement, crescita follower, posizionamento SEO o GEO, citazioni da parte di sistemi di intelligenza artificiale, visualizzazioni, prenotazioni, conversioni, vendite o altri obiettivi economici o commerciali, salvo espresso impegno scritto.
17.3 Gravity non sarà responsabile per: a) decisioni imprenditoriali o commerciali del Cliente; b) mancato raggiungimento di risultati non espressamente garantiti; c) ritardi imputabili al Cliente; d) errori o omissioni nei materiali del Cliente; e) blocchi o limitazioni di piattaforme terze; f) uso improprio da parte del Cliente dei materiali consegnati.
17.4 In ogni caso, salvo il dolo o la colpa grave, la responsabilità complessiva di Gravity per danni direttamente imputabili, a qualsiasi titolo connessi al contratto, ivi compresi quelli relativi a Incidenti di Sicurezza e al trattamento dei dati personali nei rapporti con il Cliente, non potrà eccedere l'importo effettivamente corrisposto dal Cliente per il servizio da cui deriva la contestazione nei 12 mesi precedenti l'evento.
17.5 È in ogni caso esclusa, salvo il dolo o la colpa grave, la responsabilità di Gravity per danni indiretti, mancati profitti, perdita di chance, perdita di dati, danni reputazionali e interruzione dell'attività.
17.6 Le limitazioni che precedono non si applicano nei casi in cui la legge non ne consente l'esclusione preventiva e, in particolare, in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c., né ai danni alla persona, né alla responsabilità verso gli interessati ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679. Le Parti danno atto che i limiti convenuti riflettono l'allocazione dei rischi posta a fondamento del corrispettivo.
art. 18 Verifica, approvazione degli output e decadenze
18.1 Il Cliente è tenuto a verificare tempestivamente i materiali, i deliverable e gli output ricevuti da Gravity.
18.2 Eventuali contestazioni dovranno essere formulate per iscritto, in modo specifico e circostanziato, entro 8 Giorni Lavorativi dalla consegna o dalla condivisione del materiale, salvo diverso termine espressamente concordato.
18.3 In mancanza di contestazioni nel termine sopra indicato, il materiale si intenderà approvato e accettato a tutti gli effetti. Costituisce in ogni caso accettazione la messa online, la pubblicazione o l'utilizzo commerciale del deliverable da parte del Cliente.
18.4 Non costituiscono difformità: a) modifiche richieste per mutate preferenze del Cliente; b) richieste ulteriori rispetto al brief iniziale; c) differenze non sostanziali, ivi comprese minime variazioni cromatiche, tipografiche o di resa su dispositivi e browser diversi; d) limiti tecnici o policy imposte da piattaforme terze.
18.5 I vizi non riconoscibili al momento della consegna devono essere denunciati per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta e comunque entro 12 mesi dalla consegna. Le Parti convengono che i termini che precedono derogano convenzionalmente a quelli di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., ove applicabili. Il presente comma non si applica alla correzione dei difetti dovuta nell'ambito dei Servizi Continuativi e delle Piattaforme ai sensi degli artt. 14-bis.1, lett. b), e 16-bis.4, per tutta la durata del relativo canone.
18.6 Ogni diritto o pretesa del Cliente derivante dall'esecuzione dei servizi decade se non azionato giudizialmente, o comunque fatto valere mediante domanda di mediazione ai sensi dell'art. 32, entro 12 mesi dalla consegna del deliverable, dal verificarsi del fatto o dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 2965 c.c. Resta fermo che le Parti non intendono modificare i termini legali di prescrizione, essendo tale patto vietato dall'art. 2936 c.c.
art. 19 Privacy e protezione dei dati personali
19.1 Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018.
19.2 Qualora Gravity tratti dati personali per conto del Cliente, il rapporto è disciplinato dalla Parte II delle presenti Condizioni generali (atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679), che si perfeziona con la sottoscrizione dell'Ordine di Servizio.
19.3 Il Cliente riveste la qualità di Titolare del trattamento per i dati raccolti tramite il proprio sito, i propri canali, le Piattaforme e i propri database e resta in ogni caso responsabile: a) della liceità dei dati raccolti; b) delle informative eventualmente dovute; c) delle basi giuridiche del trattamento; d) delle istruzioni impartite a Gravity; e) della correttezza dei database, delle liste contatti e dei materiali contenenti dati personali.
19.4 Il Cliente autorizza in via generale Gravity a ricorrere a sub-responsabili del trattamento (fornitori di hosting, cloud, e-mail marketing, CRM, strumenti di produttività, prestatori di servizi di pagamento e strumenti di intelligenza artificiale), alle condizioni dell'art. II.4 della Parte II.
19.5 Le attività di assistenza richieste a Gravity per l'esercizio dei diritti degli interessati, per valutazioni d'impatto, per riscontri ad autorità o per la gestione di violazioni di dati personali non imputabili a Gravity, eccedenti gli obblighi di legge, sono valorizzate a tariffa oraria.
19.6 Gravity tratta in qualità di autonomo titolare i dati di contatto dei referenti del Cliente, i dati di fatturazione e i dati tecnici necessari alla gestione del rapporto, alla sicurezza dei servizi e agli adempimenti di legge, secondo la propria informativa.
art. 20 Riservatezza
20.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale, strategica e organizzativa apprese nel corso del rapporto e non di dominio pubblico.
20.2 Sono considerate riservate, a titolo esemplificativo: prezzi, offerte, processi, accessi, credenziali, strategie, piani editoriali, workflow, prompt, automazioni, materiali interni, documentazione tecnica, misure di sicurezza, costi industriali e rapporti con i fornitori e informazioni commerciali.
20.3 L'obbligo di riservatezza resterà efficace anche dopo la cessazione del rapporto per 3 anni, salvo diverso accordo scritto.
20.4 Resta ferma, senza limiti di tempo, la tutela delle informazioni che costituiscono segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), come modificato dal d.lgs. 63/2018, finché ne permangano i requisiti di segretezza, valore economico e adozione di misure di protezione.
20.5 La violazione degli obblighi del presente articolo legittima l'applicazione della penale di cui all'art. 25 e la risoluzione ai sensi dell'art. 24.
art. 21 Divieto di storno e di non sollecitazione
21.1 Per tutta la durata del contratto e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione, il Cliente si impegna a non assumere, incaricare direttamente o indirettamente, né a sollecitare in tal senso, i collaboratori, dipendenti, freelance, fornitori e partner tecnici di Gravity conosciuti in occasione o in esecuzione del contratto, per prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico.
21.2 Il patto è limitato nell'oggetto e nel tempo ai sensi dell'art. 2596 c.c. e non impedisce al Cliente di rivolgersi liberamente al mercato per l'affidamento dei medesimi servizi a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
21.3 La violazione comporta l'applicazione di una penale pari a € 5.000,00 per ciascun soggetto stornato, salvo il maggior danno e salve le tutele in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.
art. 22 Recesso
22.1 Salvo diverso accordo scritto, nei rapporti continuativi a tempo indeterminato ciascuna Parte potrà recedere con preavviso scritto di 30 giorni, fermo quanto previsto agli artt. 12 e 23 per le Offerte Agevolate e per i rapporti con durata minima.
22.2 In caso di recesso del Cliente da un progetto già avviato, Gravity avrà diritto al pagamento: a) delle attività già svolte; b) delle attività già programmate e non recuperabili; c) delle spese già sostenute o impegnate; d) degli eventuali acconti non rimborsabili, se pattuiti.
22.3 Le Parti danno atto che quanto previsto al comma precedente costituisce applicazione dell'art. 2227 c.c., ai sensi del quale il committente che recede dal contratto d'opera deve tenere indenne il prestatore d'opera delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Per «mancato guadagno» le Parti intendono convenzionalmente il 30% del corrispettivo residuo non ancora fatturato.
22.4 Il presente articolo si applica ai servizi a progetto. Ai rapporti con durata minima e alle Offerte Agevolate si applica in via esclusiva l'art. 23, che prevale in caso di contrasto.
22.5 Il recesso deve essere comunicato nelle forme di cui all'art. 27 e non esonera dal pagamento di quanto già maturato.
22.6 Restano ferme le eventuali disposizioni inderogabili previste dalla legge in favore del consumatore, ove applicabili: nei contratti con consumatori conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso di 14 giorni ex artt. 52 e ss. del d.lgs. 206/2005 e le regole sui contenuti e servizi digitali possono incidere anche su accesso, utilizzo e disattivazione del servizio. In tali casi, ove il consumatore richieda espressamente l'avvio dell'esecuzione durante il periodo di recesso ai sensi dell'art. 51, comma 8, del d.lgs. 206/2005, egli è tenuto a corrispondere l'importo proporzionale al servizio già reso ai sensi dell'art. 57, comma 3.
art. 23 Durata minima, recesso anticipato e corrispettivo minimo garantito
23.1 Qualora il contratto preveda un'Offerta Agevolata per la realizzazione e messa a disposizione del sito internet, dell'e-commerce, di una Piattaforma o di altri asset digitali, il rapporto avrà durata minima iniziale di 12 mesi, salvo diverso termine espressamente indicato nell'Ordine di Servizio. La durata minima decorre dalla data indicata nell'Ordine di Servizio o, in mancanza, dalla messa online del sito ovvero dalla messa a disposizione operativa della Piattaforma.
23.2 In caso di recesso anticipato del Cliente prima del decorso della durata minima, ovvero di risoluzione per fatto e colpa del Cliente, Gravity avrà diritto, alternativamente secondo quanto indicato nell'Ordine di Servizio o nell'offerta commerciale: a) al pagamento delle mensilità residue fino al raggiungimento della durata minima; oppure b) al pagamento dell'importo di chiusura anticipata indicato nella sezione 4.4 dell'Ordine di Servizio. In mancanza di indicazione, si applica l'opzione a). In ogni caso la licenza d'uso cessa e il sito o la Piattaforma non sono trasferiti al Cliente, salvo il riscatto di cui agli artt. 12.9 e 12.10. Gli importi sono dovuti in unica soluzione entro 15 giorni dalla cessazione.
23.3 La presente clausola è giustificata dalla natura promozionale dell'offerta, dalla rateizzazione del valore del servizio e dalla necessità di consentire a Gravity il recupero dell'investimento iniziale sostenuto per la progettazione, realizzazione, attivazione e messa a disposizione del sito o della Piattaforma.
23.4 Gli importi di cui al comma 2 hanno natura di corrispettivo per la prestazione già eseguita e rateizzata e, in quanto eventualmente qualificabili come penale, sono convenuti ai sensi dell'art. 1382 c.c., ferma la facoltà del giudice di ridurne equamente l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 c.c. ove manifestamente eccessivi. Non sono dovuti, per il periodo successivo alla cessazione, i corrispettivi a consumo.
23.5 Alla scadenza della durata minima, in assenza di disdetta comunicata da una delle Parti con almeno 30 giorni di preavviso, il rapporto si rinnova tacitamente di mese in mese ovvero per i diversi periodi indicati nella sezione 6 dell'Ordine di Servizio, alle medesime condizioni.
23.6 Il pagamento degli importi di cui al presente articolo non comporta il trasferimento della proprietà del sito, della Piattaforma o degli Asset Tecnici, salvo quanto previsto agli artt. 12.9 e 12.10.
23.7 Il presente articolo non si applica al recesso esercitato dal Cliente per grave inadempimento di Gravity non sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta, né al recesso esercitato ai sensi degli artt. 9.8, 26.4, 29.2 e II.4.
art. 24 Clausola risolutiva espressa
24.1 Gravity potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, in caso di: a) mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze pattuite, protrattosi per oltre 15 giorni; b) mancata collaborazione del Cliente che impedisca l'esecuzione dell'incarico nei termini di cui all'art. 6; c) utilizzo illecito o non autorizzato dei materiali, degli Asset Tecnici, delle Piattaforme o degli strumenti di Gravity; d) violazione degli obblighi di riservatezza; e) violazione degli obblighi in materia di liceità dei materiali e dei dati forniti dal Cliente; f) violazione del divieto di storno di cui all'art. 21; g) violazione del divieto di cessione di cui all'art. 28; h) violazione degli obblighi di cui agli artt. 15.7, 15.10 e 16-ter.4, lett. d).
24.2 La risoluzione opera di diritto dal momento in cui Gravity dichiara al Cliente, anche via PEC o e-mail, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456, comma 2, c.c.
24.3 Resta impregiudicata la facoltà di Gravity di intimare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con termine non inferiore a 15 giorni, ovvero di agire per l'adempimento e per il risarcimento del danno.
24.4 In caso di risoluzione, resteranno dovuti a Gravity tutti i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia della risoluzione, oltre alle spese già sostenute o impegnate e a quanto previsto all'art. 23.
art. 25 Penali
25.1 Ai sensi dell'art. 1382 c.c., e salvo il risarcimento del maggior danno, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Gravity le seguenti penali: a) € 5.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 20; b) € 5.000,00 per ciascuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui agli artt. 11, 12 e 16-bis, ivi compresi la riproduzione, la modifica, la decompilazione, la cessione a terzi o l'utilizzo del sito, delle Piattaforme e degli Asset Tecnici oltre i limiti della licenza; c) € 5.000,00 per ciascun soggetto stornato in violazione dell'art. 21.
25.2 Le penali sono dovute dalla semplice richiesta scritta di Gravity, senza necessità di prova del danno, e sono cumulabili con la risoluzione del contratto. Resta ferma la facoltà di riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c.
art. 26 Forza maggiore
26.1 Nessuna Parte sarà responsabile per ritardi o impossibilità di esecuzione dovuti a eventi straordinari, imprevedibili e fuori dal proprio ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo: blackout, attacchi informatici generalizzati, malfunzionamenti sistemici, interruzioni dei provider, provvedimenti dell'autorità, scioperi, calamità naturali, epidemie e pandemie. La forza maggiore non esonera il Cliente dal pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni già rese.
26.2 In tali casi i termini di esecuzione saranno sospesi o prorogati per il periodo corrispondente alla durata dell'evento impeditivo.
26.3 La Parte che subisce l'evento ne dà comunicazione scritta all'altra entro 10 giorni dal verificarsi, indicandone natura e durata prevedibile.
26.4 Ove l'evento si protragga per oltre 90 giorni, ciascuna Parte potrà recedere con comunicazione scritta, restando dovuti i corrispettivi maturati fino a tale data.
art. 27 Comunicazioni
27.1 Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini contrattuali dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo e-mail, PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a comprovarne l'invio e la ricezione, agli indirizzi indicati nell'Ordine di Servizio.
27.2 Per contestazioni, diffide, recesso, disdetta, sospensione, risoluzione o modifiche contrattuali è richiesta la forma scritta; il recesso e la disdetta del Cliente sono comunicati a mezzo PEC o raccomandata a.r.
27.3 Le comunicazioni si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti; in difetto, le comunicazioni inviate agli ultimi recapiti noti si intendono validamente effettuate.
art. 28 Divieto di cessione del contratto
28.1 Il Cliente non può cedere il contratto né i diritti da esso derivanti, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di Gravity, ai sensi dell'art. 1406 c.c.
28.2 Gravity potrà cedere il contratto a una società o altro soggetto da essa costituito, controllato o partecipato, ovvero in caso di trasformazione, conferimento, fusione, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, dandone comunicazione scritta al Cliente, fermo restando il mantenimento delle condizioni pattuite: il Cliente presta sin d'ora il consenso ai sensi dell'art. 1407 c.c.
art. 29 Modifiche, tolleranza e invalidità parziale
29.1 Ogni modifica del contratto e dei suoi allegati richiede la forma scritta, salvo quanto previsto al comma 2.
29.2 Gravity può aggiornare le presenti Condizioni generali con efficacia anche per i rapporti in corso, mediante comunicazione scritta con almeno 30 giorni di preavviso, esclusivamente per: a) adeguamenti a sopravvenute disposizioni di legge, regolamentari o provvedimenti delle autorità; b) sostituzione di fornitori terzi o modifiche delle loro condizioni; c) esigenze di sicurezza; d) correzioni di errori materiali. Gli aggiornamenti non possono aumentare i corrispettivi, ridurre il Perimetro né modificare la durata minima dei rapporti in corso. Ove l'aggiornamento arrechi al Cliente un pregiudizio sostanziale, questi può recedere senza oneri entro il termine di preavviso, con effetto dalla data di efficacia dell'aggiornamento; in difetto, l'aggiornamento si intende accettato.
29.3 Le presenti Condizioni generali sono identificate da un numero di versione e da una data di entrata in vigore. Al rapporto si applica la versione richiamata nell'Ordine di Servizio, della quale il Cliente dichiara di aver ricevuto copia ai sensi dell'art. 2.5, con i soli aggiornamenti intervenuti ai sensi del comma 2. Gravity conserva e rende accessibili le versioni precedenti.
29.4 L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra difformi dal contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.
29.5 L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c.; le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra valida che ne realizzi, nei limiti consentiti, la finalità economica.
art. 30 Intero accordo e sopravvivenza
30.1 L'Ordine di Servizio con i suoi allegati, le presenti Condizioni generali (Parte I e Parte II) e gli eventuali preventivi richiamati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni precedente intesa, verbale o scritta, sul medesimo oggetto.
30.2 Sopravvivono alla cessazione del contratto, per il periodo ivi previsto, gli artt. 9 e 9-bis (quanto alle somme dovute), 11 (proprietà intellettuale), 12 (titolarità e licenza), 13 e 14 (manleve), 15.10 e 16-ter.5 (manleve), 16-bis.2 (divieti d'uso), 17 (limitazione di responsabilità), 18 (decadenze), 20 (riservatezza), 21 (divieto di storno), 23 (corrispettivo minimo), 25 (penali), 32 (mediazione, legge e foro) e la Parte II per quanto attiene alla restituzione e cancellazione dei dati.
art. 31 Forma scritta e sottoscrizione elettronica
31.1 Le Parti possono sottoscrivere il contratto e i suoi allegati con firma autografa su supporto cartaceo, ovvero con firma elettronica qualificata, firma digitale o firma elettronica avanzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
31.2 Le Parti danno atto che, per la validità dell'approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 33, è necessaria la forma scritta: a tal fine la sottoscrizione deve avvenire con firma autografa oppure con firma digitale, qualificata o avanzata, non essendo a tal fine sufficiente una firma elettronica semplice o la mera accettazione mediante spunta o e-mail.
31.3 Lo scambio di copie scansionate sottoscritte, seguito dall'esecuzione del contratto, vale come conferma della volontà negoziale delle Parti sul contenuto dell'accordo.
art. 32 Mediazione, legge applicabile e foro competente
32.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
32.2 Le Parti danno atto che le controversie in materia di contratti d'opera sono soggette al preventivo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022, fermo che la mediazione non è richiesta per i procedimenti per ingiunzione e per la relativa fase esecutiva. La domanda di mediazione sarà presentata presso un organismo iscritto nel registro ministeriale avente sede nel circondario del Tribunale di Prato.
32.3 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato, salvi i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge e, in particolare, ove il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005.
art. 33 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.
33.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, c.c., il Cliente approva specificamente, mediante la sottoscrizione distinta prevista nella sezione 9 dell'Ordine di Servizio, le seguenti clausole delle presenti Condizioni generali, individuate per comma:
| commi | clausola approvata specificamente |
| 6.2, 6.3, 6.4 | facoltà di archiviazione e sospensione del progetto, costi di riattivazione, irrilevanza dello stallo sulla durata minima |
| 7.2, 7.3 | non essenzialità dei termini e proroga automatica |
| 9.6, 9.7 | limitazione della facoltà di opporre eccezioni (art. 1462 c.c.) e decadenza per le contestazioni sulle fatture |
| 9.8, 9.11, 9.12 | adeguamento dei corrispettivi, efficacia probatoria del conteggio a consumo, decadenza dal beneficio del termine |
| 9-bis.2, 9-bis.3, 9-bis.4 | irrevocabilità degli effetti del mandato, equiparazione dell'addebito non riuscito al mancato pagamento, irrilevanza dello storno SEPA |
| 9-ter.4 | assoggettamento a IVA senza diritto di recesso |
| 10.1, 10.3, 10.4, 10.6 | facoltà di sospensione, maturazione del canone durante la sospensione, esonero da responsabilità |
| 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 | cessazione della licenza, disattivazione del sito o della Piattaforma, limiti della consegna, esclusione della cessione |
| 13.2, 13.3, 14.4, 14.7, 14.8 | esclusioni di responsabilità e manleve sui materiali e sul sito |
| 14-bis.2, 14-bis.3, 14-bis.4, 14-bis.8 | libera scelta dell'infrastruttura, assenza di livelli di servizio garantiti e di garanzia sui backup, sospensioni per manutenzione e sicurezza |
| 14-ter.5, 14-ter.6 | esonero da responsabilità per sanzioni in materia di privacy e testi legali e manleva |
| 15.1-bis, 15.2, 15.8, 15.10, 15.11 | libera sostituzione dei fornitori di AI, esclusioni di garanzia sugli output, esonero per decisioni del Cliente, assunzione degli obblighi del fornitore in caso di uso difforme, limitazione delle funzioni per adeguamenti normativi |
| 15-bis.3, 15-bis.5 | irrilevanza di blocchi delle piattaforme, consumo delle giornate non utilizzate |
| 16.3 | esonero da responsabilità per fatti di terzi |
| 16-bis.2, 16-bis.7 | divieti d'uso della Piattaforma, mancata consegna del codice, libertà di commercializzazione a terzi anche concorrenti |
| 16-ter.2, 16-ter.3, 16-ter.5, 16-ter.6, 16-ter.8, 16-ter.10 | sicurezza informatica: obbligazione di mezzi, esclusioni di responsabilità per incidenti, manleva, sospensione immediata, limiti |
| 17.4, 17.5 | limite massimo e esclusioni della responsabilità |
| 18.2, 18.3, 18.5, 18.6 | termini di decadenza per contestazioni, vizi ed esercizio dei diritti |
| 21 | divieto di storno e penale (restrizione della libertà contrattuale verso terzi) |
| 22.3 | indennizzo convenzionale ex art. 2227 c.c. |
| 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 | durata minima, corrispettivo minimo garantito, rinnovo tacito |
| 24.1 | clausola risolutiva espressa |
| 25 | penali |
| 26.4 | facoltà di recesso per forza maggiore |
| 28.2 | cessione del contratto da parte di Gravity e consenso preventivo |
| 29.2 | aggiornamento delle Condizioni generali in corso di rapporto |
| 32.3 | deroga alla competenza territoriale: foro esclusivo di Prato |
| II.3 i), II.4, II.5 | limiti delle verifiche del Titolare, autorizzazione generale ai sub-responsabili e ai trasferimenti extra UE, limiti di responsabilità |
33.2 Le clausole particolarmente onerose inserite in condizioni generali o in moduli e formulari richiedono, per la loro efficacia, specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.; l'approvazione deve essere distinta e specifica, non essendo sufficiente un richiamo generico o cumulativo all'intero regolamento contrattuale.
33.3 L'approvazione specifica delle clausole elencate al comma 1 è resa dal Cliente nell'apposita sezione dell'Ordine di Servizio, mediante sottoscrizione distinta da quella di accettazione del contratto.